di Martino Grasso
Buone notizie per il comune di Bagheria.
Il tribunale regionale amministrativo, presieduto dal dottor Nicola Maisano, ha accolto il ricorso del comune, rappresentato dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, contro l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in merito alla nomina del commissario ad Acta Ettore Ragusa, che era stato nominato per ottenere la somma di 7.157.265,81 euro a titolo di quota di compartecipazione del Comune ai costi di funzionamento del Coinres.
Il Tar ha anche fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2013.
“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto -ha detto l’avvocato Vittorio Fiasconaro- La giustizia amministrativa per la terza volta in sei mesi ha dato ragione al Comune di Bagheria, accogliendo l’idea che l’Assessorato Regionale ha violato il principio di leale collaborazione che deve sempre intercorrere tra enti pubblici. L’effetto pratico dell’ordinanza consiste nel fatto che la Regione non riuscirà ad incassare i 7 milioni di euro entro la fine dell’anno 2012. Spero che questo possa contribuire all’obiettivo di evitare il dissesto dell’Ente”.
di seguito l’intera sentenza del Tar
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso il predetto difensore, in Palermo, via delle Alpi N.52;
contro
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
Ufficio del Commissario Delegato Per L’Emergenza Rifiuti;
, Antonio N Q Comm. Ad Act;
nei confronti di
Co.In.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi, Ettore Nq Commiss. Ad Acta Ragusa;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto concerne il ricorso introduttivo:
– del decreto n. 152 del 10/02/2012 emanato dall’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con il quale il dr. Antonio Morreale é stato nominato commissario ad acta presso il comune di Bagheria, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7/2011 (provvedimento comunicato al comune in data 16/02/2012);
– del decreto n. 527 del 22/03/2012 emanato dall’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con il quale l’incarico al dr. Antonio Morreale é stato prorogato per ulteriori 60 giorni (provvedimento comunicato al comune in data 28/03/2012);
ed inoltre, con ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto dall’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 1932 del 28/09/2012, con il quale il dr. Ettore Ragusa é stato nominato commissario ad acta presso il Comune di Bagheria ai sensi dell’art. 6 della l.r. 7/2011 (provvedimento comunicato al comune in data 03/10/2012)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che l’istanza cautelare in esame appare provvista di entrambi i requisiti previsti dall’art. 55, commi 1 e 9, cod. proc. amm., per le ragioni – da intendersi qui integralmente riprodotte – già indicate (stante l’identità della questione) – nell’ordinanza collegiale n. 310/2012 (confermata in sede di appello cautelare) e nel successivo decreto cautelare n. 697/2012, che a tale ordinanza si è richiamato, sicché va accolta la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare in esame, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del decreto dall’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 1932 del 28/09/2012;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)