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domenica 22 Dicembre 2024

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Bagheria. Il Tar respinge la sospensione cautelare sul commissario del Coinres

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tarIl Tribunale amministrativo regionale presieduto da Calogero Ferlisi, non ha accolto il ricorso del Comune, difeso dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, in merito alla sospensione cautelare della nomina del commissario liquidatore Nicola Russo, per conto del Coinres, per il prelievo coatto di somme richieste dal consorzio.
Il Tar sottolinea che “le contestazioni riguardanti l’entità delle somme ritenute dovute non appaiono immediatamente apprezzabili in sede cautelare”.
“Con l’ordinanza i giudici hanno fatto presente, in via soltanto sommaria, e senza un compiuto esame di tutta la documentazione, che l’intervento sostitutivo apparirebbe disposto in conformità alle disposizioni legislative regionali in materia di gestione dei rifiuti da parte degli enti locali. Dall’altro lato il Tar ha esplicitamente evidenziato che le contestazioni riguardanti l’entità delle somme dovute hanno bisogno di maggiore approfondimento nel corso del processo. le motivazione dell’ordinanza, aggiunge l’avvocato, appaiono non convincenti, nonché fuori linea rispetti alle precedenti decisioni dello stesso Tar su questioni analoghe”.
ll tribunale amministrativo regionale non ha dunque deciso nulla in merito a somme e il giudizio continua, essendosi limitato soltanto a non concedere la sospensione provvisoria del decreto di nomina.
L’Amministrazione sta valutando la possibilità di proporre appello innanzi al Cga; e questo al fine di tutelare le casse comunali da prelievi che – seppur provvisori – appaiono oggi ingiustificati alla luce degli accordi e dei provvedimenti che hanno regolato la vicenda.
“Sapevamo di dover affrontare questa vicenda e di dover difendere le ragioni dei cittadini per un servizio di fatto non reso dal Consorzio – commenta il sindaco, Patrizio Cinque – Stiamo lavorando per questo. Con questa ordinanza il giudice non è entrato nel merito delle somme da prendere, si è solo limitato alla questione relativa alla nomina del commissario ad Acta. Aggiungere altro in questa fase è fuorviante”.

Di seguito l’intero provvedimento consultabile dal sito del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2016, proposto da:
Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Fiasconaro, con domicilio eletto presso Vittorio Fiasconaro in Palermo, Via Goethe, 1;
contro
Regione Sicilia Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;
Co.In.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Russo Nicola, Commissario Liquidatore S.R.R. Pa Area Metropolitana, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento del Decreto Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 444 del 18/04/2016 con il quale il dr. Nicola Russo è stato nominato commissario ad acta presso il Comune di Bagheria ai sensi dell’art. 6 della L.R.. n. 7/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 6 l.r. n. 7/11 espressamente richiamato nell’atto impugnato;
Ritenuto che l’intervento sostitutivo appare disposto in conformità alle disposizioni legislative regionali in materia di gestione dei rifiuti da parte degli enti locali, in quanto, comunque, tra gli obblighi di legge violati, cui il citato art. 6 rinvia, vanno inclusi quelli posti dall’art. 4 l.r. n. 9/10, compresa l’ipotesi di cui al co. 2, lett. d), relativa all’adozione della delibera di cui all’art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cui il decreto impugnato fa pure riferimento;
Ritenuto che in merito alle ulteriori questioni, poggianti sul recesso dal Comune di Bagheria dal Co.In.R.E.S. e sull’affidamento del servizio a società terza, appaiono rilevanti e persuasive le deduzioni difensive svolte dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria del 6 giugno 2016, supportate da significativa produzione documentale (in particolare, nota prot. n. 17137 del 15 aprile 2015 e verbale dell’assemblea dei soci del Consorzio del 5 maggio 2016);
che, comunque, le contestazioni riguardanti l’entità delle somme ritenute dovute non appaiono immediatamente apprezzabili in sede cautelare;
che, in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa e dalla natura delle parti in causa, le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere

 

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