Il Consiglio comunale bagherese ha aumentato la tassa dei rifiuti: un ulteriore 5%. Con i rifiuti che ricoprono le strade della nostra città, la cosa, nella sua drammaticità, appare quasi comica. Abbiamo voluto sentire il parere di Nicolò Benfante, dottore commercialista bagherese, che ci spiega la nascita e l’evolversi della tassa dei rifiuti. Una delle più odiate, una delle più evase. In realtà, l’inviso balzello affonda le radici nel lontano 1941 ( legge n.366). Per una sua modifica si sono dovuti attendere quasi 40 anni. Modifiche necessarie visto l’evolversi della materia soprattutto in tema di trasporto e smaltimento.
“Il D.P.R 10 – 9 – 1982 n.915 -dice Benfante- è stato poi modificato da un decreto legislativo: 15/11/1993 n. 507. Con tale decreto è stata data una diversa connotazione, marcando, ulteriormente, la natura di tassa attraverso il duplice legame tra corresponsione e prestazione del servizio”
Al decreto si sono succedute altre modifiche. La più rilevante è il famoso decreto Ronchi che prevedeva la graduale soppressione della tassa per lo smaltimento per passare alla tariffa per la gestione del servizio di raccolta.
“Il medesimo decreto prevedeva, inoltre, la stesura di un piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Il D.P.R. 27/4/99 n. 158 definiva nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione di raccolta e smaltimento”.
In buona sostanza si spiegava ai Comuni come applicare la tassa e quali erano i criteri da seguire. Il decreto Ronchi, non è mai stato applicato per la difficoltà dei Comuni nella stesura di un apposito piano finanziario. Da qui l’emanazione di ulteriori decreti che prorogavano i termini di entrata in vigore. La materia è molto corposa e consta di una congerie d’interventi che si sono succeduti negli anni. La legge di stabilità del 2013 aveva istituito la famigerata Tares che preveda di sostituire la Tarsu e le altre tariffe connesse ( TIA1 TIA2). Un ulteriore intervento lasciava ai Comuni la libertà di decidere quali imposizioni applicare fra Tares, Tares semplificata, TIA1, TIA2, Tarsu.
“E’ fuor di dubbio- continua Benfante – che l’applicazione del tributo Tares corrisposto in base a tariffa e commisurata alla quantità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/4/99 n.158 recante le norme per l’elaborazione del metodo per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ha caratterizzato delle complesse difficoltà per quei comuni che sino al 2012 utilizzavano la Tarsu.”
Con la legge di stabilità 2014 è stata soppressa la Tares. I Comuni sono tenuti ad applicare la IUC (imposta unica comunale) articolata in 3 fasi
Imposta Municipale Propria (IMU)
Tributo sui servizi indispensabili (TASI)
Tassa sui rifiuti (TARI)
“Quest’ultima è destinata a fornire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi”
E qui arrivano le dolenti note. Perchè la nuova legge che ha istituito la IUC è molto controversa e di non facile interpretazione.
“Il comma 652 della legge 27/12/2013 ( la famosa legge di stabilità 2014) ci spiega -continua Benfante – che le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile, accertato previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”
Confermando la stesura di un piano finanziario come previsto dal D.P.R. 158/99.
Ma come è strutturato il piano tariffario?
“Il piano finanziario si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
- Individuazione e classificazione dei costi del servizio
- Suddivisone dei costi tra fissi e variabili
- Ripartizione dei costi fissi e variabili in quanto imputabili alle utenze domestiche e non domestiche
- Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenze in base alle formule e dai coefficienti indicati dal metodo.
Ritengo, pertanto, dopo quanto sopra esposto, che ai fini di una legittimazione dell’impianto tariffario, fondamentale se non addirittura prioritario, rappresenterebbe la stesura di un piano finanziario normato dal D.P.R. 158/99 al fine di garantire una logicità della costituzione dei costi e determinazione delle tariffe per i contribuenti tutti.”