Il gruppo di sei commercialisti (Nicolò Benfante, Nicolò Mauro Gagliardo, Stefano Maggiore, Antonino Mineo (1956), Francesco Nuccio e Filippo Romano) torna a fare sentire la voce.
Intervengono su un possibile piano di riequilibrio bis.
Di seguito il testo completo.
“Trascorsa una settimana dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art 243-bis D.Lgs. 267/2000 (art. 1 comma 573 Legge n° 147/2013)”, presentata come proposta dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 21 del 14/02/2014, ci ritroviamo a fare i conti con una realtà ancora più triste:
In data 06/Marzo/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n° 16 del 06/03/2014 ad oggetto: “disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.
L’art. 3 comma 2, recita: All’articolo 1 della Legge 27/Dicembre/2013, n° 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente: “573-bis. Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’articolo 243-bis del T.U. di cui al decreto legislativo 267/2000, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego dalla parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di diniego”.
Quindi a rientrare nella fattispecie sono quegli Enti che avevano presentato nel 2013 il piano di riequilibrio, approvato dal Consiglio Comunale, ma che però non era stato approvato dalla Corte dei Conti.
Il Comune di Bagheria sino alla data del 31/12/2013 non ha predisposto, né tanto meno approvato, alcun piano di riequilibrio.
Ciò viene certificato dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, che con nota avente per oggetto:
“Provvedimenti conseguenti alla mancata deliberazione nei termini di Legge del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale Art. 243 quater, comma 7 del T.U.E.L.”, deliberava;
- di accertare la mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario del comune di Bagheria entro il termine di cui all’art. 243 bis, comma 5 del T.U.E.L. e, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 243 quater, comma 7, del T.U.E.L.;
- di accertare la sussistenza dei presupposti del dissesto finanziario del comune di Bagheria;
- di trasmettere la deliberazione all’Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica per la diffida e per gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. richiamato dalla Legge regionale 01 settembre 1993, n° 26.
In ogni caso dalla comunicazione di diniego sono trascorsi oltre 90 giorni.
La palla passa adesso al Commissario Regionale già nominato che ha congelato i provvedimenti ad egli riservati per la dichiarazione di dissesto, la cui sussistenza dei presupposti risulta già sancita dalla Corte dei Conti, e dato che , a nostro parere , la nuova formulazione del decreto legge non vede il Comune di Bagheria quale destinatario avente i requisiti per la sua applicazione, la scure del dissesto finanziario è già di fatto esistente, in atto è solo un percorso obbligato in itinere, non potendo il Comune di Bagheria aderire al nuovo decreto.
Inoltre, si ricorda, che la competenza esclusiva sulle procedure del dissesto guidato e dell’anti-dissesto, è della Corte dei Conti.
“A dirimere la questione è stata la stessa magistratura contabile, le cui sezioni riunite in composizione speciale hanno risolto in questo modo una questione controversa, alimentata dal fatto che più di un comune ha ricercato presso i giudici amministrativi le risposte che non trovava dai magistrati contabili.
E’ il caso, per fare un esempio, del comune di Cefalù che si era visto imporre il dissesto dalla Corte dei Conti ma è stato successivamente salvato prima dal TAR poi dal CGA Sicilia.
Si chiude in questo modo un conflitto giuridico che in più di un’occasione aveva opposto le due magistrature”.