Al Sig. Sindaco della Città di Bagheria
Visto:
– che il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 74 del 09/10/2013;
– che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21/05/2015.
CONSIDERATO:
– che il Piano Regolatore Generale del Comune di Bagheria individua l’area di Corso Umberto I tra gli Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport con simbolo funzionale F2 e in particolare come Aree e fasce verdi a completamento della viabilità;
– che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 31 (Usi consentiti nelle aree verdi pubbliche) recita:
-Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago ed alle attività ricreative. Pertanto le attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l’ambiente naturale ed i manufatti, sono:
– Svago e riposo;
– Mobilità pedonale;
– Mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
– Attività fisica e sportiva;
– Accesso regolamentato per gli animali da affezione e riserva di spazi, se richiesti e gestiti da idonee associazioni, per la sgambatura e l’addestramento;
– Attività di pet-therapy.
-Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all’area verde o disturbo ai frequentatori della stessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato al comma 1, lettera y dell’art. 33 (Divieti nelle aree verdi pubbliche), vieta Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
– che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 36 (Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche) recita:
In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l’accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d’uomo, esclusivamente sui viali asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
a) Mezzi di soccorso;
b) Veicoli addetti alla vigilanza;
c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture in esso inserite;
e) Veicoli per l’attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all’interno dell’area in possesso di specifica autorizzazion
h) Biciclette, monopattini, pattini, skate-boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possono circolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all’interno delle aree verdi pubbliche degli acceleratori di velocità.
-che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 45 (Vigilanza, sanzioni, indennizzo) recita:
L’attività di vigilanza, relativamente all’applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai tecnici comunali appartenenti alla categoria C e D.
L’attività di vigilanza è affidata anche alle guardie giurate e a gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l’Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale.
– che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 51 (Tabelle delle sanzioni ed esempi applicativi) del Capitolo VIII, Titolo I, riporta le sanzioni suddivise per classi di gravità per le violazioni al regolamento e in particolare stabilisce che Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore rientra come violazione al regolamento nella Classe C (somma da pagare compresa tra € 130,00 e € 330,00, minimo della sanzione € 110,00);
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 53 (Altri regolamenti comunali) recita:
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.
SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per rispettare quanto prescritto dal Piano Regolatore Generale e dalle norme imposte dal Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato.