di Nicolò Benfante
Signor Sindaco, ho appreso dagli organi di stampa locale che la Giunta con Delibera n° 163 del 21/10/2015, ha approvato la sua proposta, per l’anno 2015, di riduzione tariffe T.A.R.I. del 10% in conformità al Piano Finanziario.
Dopo questa introduzione, non posso esimermi dal complimentarmi con Lei per questo “scoop” che produrrà, sicuramente, i suoi effetti mediatici, alla sua immagine, di cui Lei fortemente si pregia.
Penso che sia un momento di soddisfazione unanime, quando un comune, provincia, regione o Stato, decide la riduzione impositiva a favore di tutti i cittadini e, su questa non vi è alcuna opinione contraria.
Sembra quasi che Lei, Signor Sindaco, viva in stretta comparazione politica con l’attuale governo centrale, perorando la questione morale di abbassare le tasse in uno stato di diritto.
Penso, invece, che bisogna dare chiarezza e certezza del diritto se l’alternativa alla riduzione impositiva produce effetti negativi per il sistema; in questo caso si parla di Etica e di morale.
Faccio riferimento alla delibera n° 39/2014 di Giunta, approvazione determinazione categorie e tariffe TARI anno 2014; identica fotocopia dell’attuale deliberazione.
Intanto non ho ben compreso perché pur essendo l’ente dotato di un Assessore al bilancio e finanze, la proposta parta da Lei, Signor Sindaco, con il supporto o meglio l’avallo del Responsabile della direzione 6;
Inoltre anche per l’anno 2014 al punto 3 della proposta, si rileva: “di confermare le riduzioni tariffarie previste dalla L. n. 147/2013 e s.m.i.”;
Signor Sindaco, quali riduzioni tariffarie ?
Avevamo avuto già delle riduzioni ?
Ma non siamo in dissesto ?
Cerchiamo di puntualizzare al meglio la questione.
Mi riferisco al nostro ente DISSESTATO che Lei rappresenta, Signor Sindaco, che non è ancora dotato di alcun bilancio riequilibrato e tantomeno trattato dal consesso assembleare;
Pongo a Lei, da cittadino, alcune delle questioni squisitamente tecniche, che a tutt’oggi non hanno sortito in me alcuna risposta.
Si parla di una riduzione della TARI del 10%; ricordo a me stesso che l’art. 251 del D.Lgs. 267/2000 – Attivazione delle entrate proprie – al comma 5, parla di mantenere per cinque anni dal bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti, la copertura integrale del costo ed applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Quindi, Le chiedo, ma se ad oggi è stata approvata la delibera di Giunta di riduzione della TARI del 10%, tale riduzione riguarda il costo del servizio e conseguentemente l’intero impegno di spesa, oppure fa riferimento all’intera somma pagata/liquidata (penso che ci sia un enorme differenza tra le due classi) o si parla di somme parziali ?
Il dubbio è d’obbligo, Signor Sindaco, infatti come anche Lei può evincere, esistono delle serie difficoltà a comprendere, come da un singolo foglio di carta definito prospetto contabile (allegato), il senso di una ripartizione di somme a totali senza chiarezza e trasparenza dei dati.
A questo punto è lecito chiedersi, se anche per l’anno 2016 possiamo contare su una possibile riduzione del costo, dato che nel corrente anno è stato affidato il servizio raccolta rifiuti (per emergenza) alla TECH SERVIZI, risparmiando una cospicua somma sul costo, pertanto i dati a consuntivo 2015 per il calcolo di previsione della tassa rifiuti per l’anno 2016 saranno inferiori e quindi ulteriormente ancora ridotti ?
Mi complimento Lei è un mago !
Grazie di esistere.
E che dire allora del Consorzio Coinres ?
Intelligenti pauca.
Da un punto di vista giuridico, sull’approvazione ed adozione della delibera di riduzione TARI, nutro qualche notevole dubbio o per meglio dire Vizio di incompetenza; infatti, faccio ricorso al richiamato art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione(per l’anno 2015 al 30 settembre). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Parimenti il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2015 ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 30 settembre 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Qualcuno potrebbe obiettare il contrario di quanto suddetto parlando di comuni dissestati, in quanto le norme da applicare potrebbero essere diverse; in realtà sempre l’art. 251 del TUEL al comma 5, fa riferimento alle norme vigenti in materia per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente.
Non a caso faccio ricorso al richiamato art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
In merito al Piano Finanziario, non nutro dubbi, ma evinco la certezza di una deliberazione illegittima oltre che viziata di incompetenza, recante difformità attinenti l’errata organizzazione espositiva del piano sotto il profilo tecnico gestionale del servizio e sulla errata quantificazione dei costi.
Meglio come di seguito precisato:
In ordine al calcolo delle tariffe, occorre avere come riferimento l’anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Pertanto il tributo verrà commisurato a presupposti di fatto tendenzialmente duraturi nel tempo, con la conseguenza che lo stesso presupposto del tributo viene riferito a distinti periodi temporali, caratterizzati appunto da un’autonoma obbligazione d’imposta e da distinti obblighi formali, strumentali all’applicazione del tributo stesso. Il contribuente è quindi obbligato a presentare la dichiarazione per comunicare la propria situazione, ma tale obbligo rimane circoscritto alle sole modifiche sostanziali e cioè alle informazioni che riguardano l’inizio/cessazione dell’occupazione e quelle relative a variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria o comunque in possesso dell’ente comunale.
Per giungere alla determinazione della tassa dovuta da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte, devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito.
Facendo riferimento alla normativa in materia, si ricorda che il parametro più rilevante al fine della determinazione della tariffa è la superficie imponibile.
Per le unità immobiliari a destinazione speciale viene considerata la superficie calpestabile, mentre per le altre verrà adottato lo stesso criterio fino a quando non vi sarà il completo allineamento “tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998”.
Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento. Tali importi devono risultare dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall’ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.
Non sto qui ad elencare il calcolo di ripartizione delle utenze tra le due macroclassi, sicuramente si sta rimarcando l’importanza che ai fini di una legittimazione dell’impianto tariffario, fondamentale se non addirittura prioritario, rappresenterebbe la stesura di un piano finanziario normato dal D.P.R. 158/99 al fine di garantire una logicità della costituzione dei costi e determinazione delle tariffe oltre a limitare la pressione fiscale delle famiglie con evidenti problemi di ordine socio-economico, tenendo, altresì, conto di valide e serie proposte di esenzioni, in conformità con la normativa in parola.
In ultimo Signor Sindaco, come dissi all’inizio di questo mio articolo, bisogna dare chiarezza e certezza del diritto; penso che questo suo percorso amministrativo stia definendo ulteriormente la metastasi al sistema; La invito a rivedere attentamente l’analisi di una sua concreta scelta nell’accettare mestamente il fallimento amministrativo e non continuare a peccare di quella “Ubris” per questo suo gravoso ed impegnativo incarico che coinvolge tutti.
Cordialmente