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giovedì 21 Novembre 2024

giovedì 21 Novembre 2024

“Divergenze nell’Autonomia Differenziata”

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gente bagheria
nicolo benfante
Nicolò Benfante
6 minuti

Con riferimento agli ultimi articoli pubblicati sull’autonomia differenziata, desidero rappresentare, nello specifico, un tema che ci interessa tutti e pone in evidenza delle nette differenze tra le diverse Regioni; la riscossione dei tributi.

Da sempre la riscossione dei tributi è stata considerata un problema atavico per le casse finanziarie degli Enti. In buona sostanza le entrate tributarie rappresentano, a consuntivo, quel 50-60% delle spese “correnti” di un bilancio comunale.

Non a caso lo scenario nazionale mostra un Paese diviso in due e precisamente i Comuni del Nord dove insiste una buona capacità di riscossione (95-98%) delle entrate tributarie ed extra tributarie e di pagamento delle spese correnti, nonché una minore incidenza dei debiti finanziari e delle anticipazioni di tesoreria, e i Comuni del Sud (media 75-80%) con serie difficoltà di incassare l’imposta sulla casa e la Tari (la tassa per la gestione dei rifiuti).

Certamente i Comuni del Nord dimostrano una perfomance migliore in quanto migliore risulta l’erogazione dei servizi al cittadino, di contro i Comuni del Sud arrancano nella riscossione delle entrate previste e dovute dai contribuenti, siano essi cittadini o aziende e non riescono a garantire i servizi perfino di primo livello.

E’ stato ampiamente ripetuto e confermato che il principio del Federalismo fiscale, anziché mitigare le diseguaglianze tra Regioni, ha generato divergenze strutturali in campo di equità fiscale e determinato squilibri economico-sociali nell’erogazione di servizi di competenza.

Conseguenza?
Il Sud vanta un primato di primo piano per i Comuni in serie difficoltà finanziarie (predissesto – dissesto); condizione di inefficienza organizzativa per processi datati, poco o nulla digitalizzati; banche dati NON aggiornate; sistemi informatici vetusti e software che hanno limitate capacità di interazione; poco personale (causa quiescenza e mancate assunzioni) dedicato alla gestione ordinaria e al supporto dei contribuenti; scarsa o inesistente formazione continua rispetto ad un mondo sempre più dematerializzato, veloce e competitivo.

Sono queste, per buona parte, le condizioni strutturali che fanno sì che l’Ente, in materia di attività legate alla riscossione ed alla verifica delle situazioni anomale e ricerca delle sacche di evasione, si rivolga a soggetti esterni specializzati al fine di arginare i mancati introiti, cercando di sopperire o colmare, per quanto possibile, il “BUCO” finanziario che rischia, seriamente, di lasciare in eredità alle future generazioni.

Non a caso, il Comune di Bagheria ha, recentemente affidato, con gara su piattaforma MEPA, la concessione del servizio di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n° 639/1910, alla società SO.GE.R.T. (Società gestione riscossione tributi) S.p.A. con sede legale in Grumo Nevano (NA).

In buona sostanza, non entro nel merito dell’affidamento perché non di mia competenza; vorrei mettere in evidenza a quanti non molti chiaro, il significato della procedura coattiva mediante ingiunzione fiscale.

La SO.GE.R.T. S.p.A. nella qualità di Concessionario per il recupero del credito, procederà ad esecuzione forzata (pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi ovvero istituti di credito, di previdenza, datore di lavoro, inquilini) nonché al fermo amministrativo e all’iscrizione ipotecaria, con l’aggravio degli oneri ex art. 1 comma 803 l. 160/2019 al 6% nonché di ulteriori interessi e spese.

Al riguardo, ritengo che il Concessionario, nell’espletamento della procedura per il recupero coattivo dei tributi, è legittimato a notificare un atto di pignoramento presso terzi (istituti di credito) con ordine di pagamento stragiudiziale ai soggetti puntualmente individuati quali “debitor debitoris” concedendo un termine di 60 giorni per rendere l’eventuale dichiarazione di quantità e, se positiva, il conseguente versamento della somma richiesta.

In altre parole, il Concessionario, per il reperimento del proprio credito tributario, attraverso lo strumento del pignoramento, chiede ai vari istituti di credito l’individuazione del creditore (se detiene conto/i corrente), e laddove esistente la banca rilascia una dichiarazione di quantità della somma richiesta e provvede al pagamento.

Siamo al capolinea!
Non desidero commentare quanto esposto; lascio a Voi le considerazioni del caso; mi limito a rilevare le divergenze che l’autonomia differenziata sta caratterizzando in ambito di equità e federalismo fiscale e quanto ancora crescerà il divario tra le regioni del Nord e del Sud.

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